Art. 14
Documenti giustificativi
In vigore dal 13 lug 2009
Documenti giustificativi
1. All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:
a)
documenti che indichino la finalità del viaggio;
b)
documenti relativi all’alloggio, o prova della disponibilità di mezzi sufficienti per l’alloggio;
c)
documenti che indichino che il richiedente dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o per il transito verso un paese terzo nel quale l’ammissione è garantita, ovvero è in grado di ottenere legalmente detti mezzi, a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3 del codice frontiere Schengen;
d)
informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
2. All’atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente presenta:
a)
documenti relativi al proseguimento del viaggio verso la destinazione finale dopo il transito aeroportuale previsto;
b)
informazioni che consentano di valutare l’intenzione del richiedente di non entrare nel territorio degli Stati membri.
3. Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che il consolato può domandare al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell’allegato II.
4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia e/o di alloggio da parte di un privato compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:
a)
se è inteso come dichiarazione di garanzia e/o di alloggio;
b)
se il soggetto ospitante è un singolo, una società o un’organizzazione;
b)
l’identità del soggetto ospitante e i relativi estremi;
d)
il richiedente invitato o i richiedenti invitati;
e)
l’indirizzo dell’alloggio;
f)
la durata e la finalità del soggiorno;
g)
eventuali legami di parentela con il soggetto ospitante.
Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea e fornisce alla persona che lo firma le informazioni richieste ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento VIS. Un facsimile del modulo è notificato alla Commissione.
5. Nell’ambito della cooperazione locale Schengen è valutata la necessità di completare e armonizzare l’elenco dei documenti giustificativi in ogni giurisdizione, per tenere conto delle circostanze locali.
6. I consolati possono derogare a uno o più obblighi di cui al paragrafo 1 in caso di richiedente loro noto per integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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