Art. 13
Identificatori biometrici
In vigore dal 13 lug 2009
Identificatori biometrici
1. Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti una fotografia e le impronte delle dieci dita dello stesso, conformemente alle garanzie previste dalla convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
2. Il richiedente che introduce la prima domanda deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:
—
una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e
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le sue impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.
3. Se le impronte digitali del richiedente rilevate nell’ambito di una domanda precedente sono inserite nel VIS per la prima volta meno di cinquantanove mesi prima della data della nuova domanda, esse sono copiate nella domanda successiva.
Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali entro il termine di cui al primo comma.
Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.
4. A norma dell’, paragrafo 5, del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS. Non è necessario che il richiedente si presenti di persona a tal fine.
I requisiti tecnici della fotografia sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, parte 1, 6a edizione dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).
5. Le impronte digitali sono rilevate conformemente alle norme ICAO e alla decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (20).
6. Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità competenti a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3. Sotto la supervisione dei consolati, gli identificatori biometrici possono essere rilevati anche da personale qualificato e debitamente autorizzato del console onorario di cui all’ o di un fornitore esterno di servizi di cui all’. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati, in caso di dubbi, prevedono la possibilità di verificare presso il consolato le impronte digitali che sono state rilevate dal fornitore esterno di servizi.
7. Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali i seguenti richiedenti:
a)
bambini di età inferiore a dodici anni;
b)
le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevarle. Se tuttavia è possibile rilevare un numero di impronte digitali inferiore a dieci, si procede al rilevamento del numero massimo di impronte. Tuttavia, qualora l’impossibilità sia temporanea, il richiedente è invitato a fornire le impronte digitali in occasione della domanda successiva. Le autorità competenti a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti dei motivi dell’impossibilità temporanea. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità del richiedente in caso di difficoltà nel rilevamento;
c)
capi di Stato o di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
d)
sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale.
8. Nei casi di cui al paragrafo 7, va inserita nel VIS la menzione «non applicabile» a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento VIS.
Storico versioni
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