Art. 11

Moduli di domanda

In vigore dal 13 lug 2009
Moduli di domanda 1.   Ogni richiedente presenta un modulo di domanda compilato e firmato di cui all’allegato I. Le persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente presentano moduli di domanda separati. I minori presentano un modulo di domanda firmato da una persona che esercita la potestà genitoriale permanente o temporanea o da un tutore legale. 2.   I consolati fanno sì che i moduli di domanda siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili ai richiedenti a titolo gratuito. 3.   I moduli saranno disponibili: a) nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; b) nelle lingue ufficiali del paese ospitante; c) nelle lingue ufficiali del paese ospitante e nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto; oppure d) in caso di rappresentanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro rappresentante. Oltre alle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile anche in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea. 4.   Se il modulo di domanda non è disponibile nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese ospitante, ne è messa a disposizione del richiedente, separatamente, una traduzione in dette lingue. 5.   Una traduzione del modulo di domanda nelle lingue ufficiali del paese ospitante è fornita nell’ambito della cooperazione locale Schengen di cui all’. 6.   Il consolato informa i richiedenti in merito alle lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.
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Moduli di domanda (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo