Art. 10
Norme generali per la presentazione delle domande
In vigore dal 13 lug 2009
Norme generali per la presentazione delle domande
1. Fatte salve le disposizioni degli , i richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda.
2. I consolati possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità.
3. Nel presentare la domanda, il richiedente:
a)
presenta un modulo di domanda ai sensi dell’;
b)
presenta un documento di viaggio ai sensi dell’;
c)
presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’ del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’ del presente regolamento;
d)
consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’, ove applicabile;
e)
paga i diritti di visto ai sensi dell’;
f)
fornisce documenti giustificativi, conformemente all’ e all’allegato II;
g)
ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’.
Storico versioni
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