Art. 10

Norme generali per la presentazione delle domande

In vigore dal 13 lug 2009
Norme generali per la presentazione delle domande 1.   Fatte salve le disposizioni degli , i richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda. 2.   I consolati possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. 3.   Nel presentare la domanda, il richiedente: a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell’; b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell’; c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’ del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’ del presente regolamento; d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’, ove applicabile; e) paga i diritti di visto ai sensi dell’; f) fornisce documenti giustificativi, conformemente all’ e all’allegato II; g) ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’.
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Norme generali per la presentazione delle domande (Art. 10 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo