Art. 10 · Norme generali per la presentazione delle domande

Art. 10

Norme generali per la presentazione delle domande

In vigore dal 13 lug 2009
Norme generali per la presentazione delle domande 1.   Fatte salve le disposizioni degli , i richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda. 2.   I consolati possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 1 in caso di richiedenti loro noti per integrità e affidabilità. 3.   Nel presentare la domanda, il richiedente: a) presenta un modulo di domanda ai sensi dell’; b) presenta un documento di viaggio ai sensi dell’; c) presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 o, quando il VIS è operativo a norma dell’ del regolamento VIS, conformemente alle norme di cui all’ del presente regolamento; d) consente il rilevamento delle proprie impronte digitali conformemente all’, ove applicabile; e) paga i diritti di visto ai sensi dell’; f) fornisce documenti giustificativi, conformemente all’ e all’allegato II; g) ove applicabile, dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:810:oj#art-10