Art. 12
Documento di viaggio
In vigore dal 13 lug 2009
Documento di viaggio
Il richiedente presenta un documento di viaggio valido che soddisfi i seguenti criteri:
a)
la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri o, in caso di più viaggi, dopo l’ultima data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. Tuttavia, in casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;
b)
contiene almeno due pagine bianche;
c)
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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