Art. 34

Annullamento e revoca

In vigore dal 13 lug 2009
Annullamento e revoca 1.   Un visto è annullato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non erano soddisfatte al momento del rilascio, in particolare se vi sono fondati motivi per ritenere che il visto sia stato ottenuto in modo fraudolento. Un visto è annullato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere annullato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate dell’annullamento. 2.   Un visto è revocato qualora risulti che le condizioni di rilascio dello stesso non sono più soddisfatte. Un visto è revocato, in linea di principio, dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio. Un visto può essere revocato dalle autorità competenti di un altro Stato membro, nel qual caso le autorità dello Stato membro di rilascio sono informate della revoca. 3.   Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare. Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto sono informate di tale revoca. 4.   La mancata presentazione da parte del titolare, alla frontiera, di uno o più dei documenti giustificativi di cui all’, paragrafo 3, non dà automaticamente origine a una decisione di annullamento o di revoca del visto. 5.   In caso di annullamento o revoca, è apposto sul visto il timbro «ANNULLATO» o «REVOCATO» e l’elemento otticamente variabile della vignetta visto, l’elemento di sicurezza «effetto immagine latente» e la scritta «visto» sono annullati cancellandoli. 6.   La decisione di annullamento o di revoca di un visto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI. 7.   Un titolare il cui visto sia stato annullato o revocato ha il diritto di presentare ricorso, a meno che il visto sia stato revocato su sua richiesta conformemente al paragrafo 3. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione in merito all’annullamento o alla revoca e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI. 8.   Le informazioni su un visto annullato o revocato sono inserite nel VIS conformemente all’ del regolamento VIS.
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