Art. 36
Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
In vigore dal 13 lug 2009
Visti rilasciati alla frontiera esterna a marittimi in transito
1. A un marittimo che deve essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri può essere rilasciato un visto ai fini del transito alla frontiera se:
a)
soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1; e
b)
attraversa la frontiera in questione per l’imbarco, il reimbarco o lo sbarco da una nave a bordo della quale lavorerà o ha lavorato in qualità di marittimo.
2. Prima di rilasciare un visto alla frontiera a un marittimo in transito, le autorità nazionali competenti si conformano alle norme di cui all’allegato IX, parte 1, e accertano l’avvenuto scambio delle necessarie informazioni concernenti il marittimo in questione mediante il modulo per i marittimi in transito, quale riportato nell’allegato IX, parte 2, debitamente compilato.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’, paragrafi 3, 4 e 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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