Art. 37
Organizzazione del servizio visti
In vigore dal 13 lug 2009
Organizzazione del servizio visti
1. Gli Stati membri sono competenti per l’organizzazione del servizio visti dei loro consolati.
Per evitare qualsiasi riduzione del livello di vigilanza e per proteggere il personale da pressioni a livello locale, sono istituiti, ove opportuno, sistemi di rotazione per il personale che tratta direttamente con i richiedenti. È prestata particolare attenzione a introdurre chiare strutture di lavoro e precise assegnazioni/divisioni delle responsabilità in relazione all’adozione delle decisioni finali relative alle domande. L’accesso alla consultazione del VIS o del SIS e ad altre informazioni riservate è ristretto a un numero limitato di membri del personale debitamente autorizzati. Sono adottate misure appropriate per impedire l’accesso non autorizzato a tali banche dati.
2. La conservazione e l’uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo.
3. I consolati degli Stati membri tengono archivi delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene il modulo di domanda, copie dei documenti giustificativi rilevanti, verbali relativi ai controlli effettuati e il numero di riferimento dei visti rilasciati, per consentire al personale di ricostruire, all’occorrenza, l’iter della decisione presa in merito alla domanda.
Il termine di archiviazione delle pratiche di domanda individuali è di un minimo di due anni dalla data della decisione sulla domanda di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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