Art. 38

Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati

In vigore dal 13 lug 2009
Risorse per l’esame delle domande e il controllo dei consolati 1.   Gli Stati membri predispongono personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico. 2.   I locali rispondono a determinati requisiti di adeguatezza funzionale e prevedono appropriate misure di sicurezza. 3.   Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente. 4.   Le autorità centrali degli Stati membri assicurano un controllo frequente e adeguato delle modalità di esame delle domande e adottano provvedimenti correttivi qualora siano rilevate violazioni delle disposizioni del presente regolamento.
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