Art. 39
Condotta del personale
In vigore dal 13 lug 2009
Condotta del personale
1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.
2. Il personale consolare, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.
3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.
Storico versioni
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