Art. 40
Forme di cooperazione
In vigore dal 13 lug 2009
Forme di cooperazione
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell’organizzazione delle procedure connesse alle domande. In linea di principio, le domande sono presentate al consolato di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri:
a)
dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all’; e/o
b)
cooperano con uno o più altri Stati membri, nell’ambito della cooperazione locale Schengen o tramite altri contatti appropriati, in forma di rappresentanza limitata, coubicazione o tramite un centro comune per la presentazione delle domande conformemente all’.
3. In particolari circostanze o per motivi attinenti alla situazione locale, come nel caso in cui:
a)
il numero dei richiedenti è tale da non consentire la raccolta delle domande e dei dati che deve essere organizzata in maniera tempestiva e in condizioni adeguate; o
b)
non è possibile garantire diversamente una buona copertura territoriale del paese terzo interessato;
e nei casi in cui le forme di cooperazione di cui al paragrafo 2, lettera b), non risultino appropriate per lo Stato membro in questione, uno Stato membro, in ultima istanza, può cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all’.
4. Fatto salvo il diritto di convocare il richiedente per un colloquio, previsto all’, paragrafo 8, la scelta di un tipo di organizzazione non comporta l’obbligo, per il richiedente, di presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità con cui intendono organizzare le procedure connesse alle domande in ciascuna rappresentanza consolare.
Storico versioni
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