Art. 41

Cooperazione tra Stati membri

In vigore dal 13 lug 2009
Cooperazione tra Stati membri 1.   Se prevale l’opzione della coubicazione, il personale dei consolati di uno o più Stati membri espleta le procedure connesse alle domande (compreso il rilevamento degli identificatori biometrici) presso il consolato di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quest’ultimo. Gli Stati membri interessati decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione della coubicazione, nonché la quota di diritti per la concessione dei visti dovuta allo Stato membro di cui viene utilizzato il consolato. 2.   Se prevale l’opzione dei centri comuni per la presentazione delle domande, il personale dei consolati di due o più Stati membri è riunito in un unico edificio per consentire ai richiedenti di presentare le loro domande (identificatori biometrici compresi). I richiedenti sono indirizzati verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda e per la decisione sul merito. Gli Stati membri decidono di comune accordo la durata e le modalità di cessazione di tale cooperazione, nonché la ripartizione dei costi tra gli Stati membri partecipanti. Un solo Stato membro è responsabile dei contratti per quanto riguarda la logistica e le relazioni diplomatiche con il paese ospitante. 3.   Nell’eventualità che cessi la cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri assicurano la continuità del servizio completo.
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