Art. 35
Visti chiesti alle frontiere esterne
In vigore dal 13 lug 2009
Visti chiesti alle frontiere esterne
1. In casi eccezionali, i visti possono essere rilasciati ai valichi di frontiera se:
a)
il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a, c), d) ed e), del codice frontiere Schengen;
b)
il richiedente non ha avuto modo di chiedere un visto anticipatamente e presenta, su richiesta, documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d’ingresso, e
c)
il ritorno del richiedente nel paese di origine o di residenza ovvero il suo transito attraverso Stati diversi dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro.
2. Quando un visto è chiesto alle frontiere esterne si può derogare all’obbligo per il richiedente di disporre di un’assicurazione sanitaria di viaggio se tale assicurazione non è disponibile al valico di frontiera o per motivi umanitari.
3. Un visto rilasciato alle frontiere esterne è un visto uniforme che autorizza il titolare a un soggiorno di una durata massima di quindici giorni, a seconda dello scopo e delle condizioni del soggiorno previsto. In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), del codice frontiere Schengen, le autorità responsabili del rilascio del visto alla frontiera possono emettere, a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, un visto con validità territoriale limitata al solo Stato membro di rilascio.
5. Ai cittadini di paesi terzi che rientrano nella categoria di persone per le quali è richiesta la consultazione preliminare ai sensi dell’ non viene, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna.
Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a).
6. Oltre ai motivi di rifiuto del visto previsti all’, paragrafo 1, il visto è rifiutato al valico di frontiera se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
7. Si applicano le disposizioni sui motivi e sulla notifica dei rifiuti e sul diritto di ricorso di cui all’, paragrafo 3, e all’allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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