Art. 33

Proroga

In vigore dal 13 lug 2009
Proroga 1.   Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno, in relazione a un visto rilasciato sono prorogati qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che un titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito. 2.   Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione a un visto rilasciato possono essere prorogati qualora il titolare del visto dimostri l’esistenza di ragioni personali serie che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno. Tale proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 EUR. 3.   Salvo diversa decisione dell’autorità che dispone la proroga del visto, la validità territoriale del visto prorogato rimane uguale a quella del visto originario. 4.   L’autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti. 6.   La proroga del visto assume la forma di un visto adesivo. 7.   Le informazioni sul visto prorogato sono inserite nel VIS conformemente all’ del regolamento VIS.
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