Art. 32
Rifiuto di un visto
In vigore dal 13 lug 2009
Rifiuto di un visto
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’, paragrafo 1, il visto è rifiutato:
a)
quando il richiedente:
i)
presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
ii)
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
iii)
non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
iv)
ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
v)
è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
vi)
sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, quale definita all’, paragrafo 19, del codice frontiere Schengen, o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, sia segnalato nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione per gli stessi motivi; oppure
vii)
non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
oppure
b)
qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI.
3. I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nei confronti dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e disciplinati conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro. Gli Stati membri forniscono ai richiedenti informazioni sulla procedura cui attenersi in caso di ricorso, come precisato nell’allegato VI.
4. Nei casi di cui all’, paragrafo 2, il consolato dello Stato membro rappresentante informa il richiedente della decisione presa dallo Stato membro rappresentato.
5. Le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS conformemente all’ del regolamento VIS.
Storico versioni
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