Art. 31

Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri

In vigore dal 13 lug 2009
Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri 1.   Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l’introduzione o il ritiro della richiesta di tali informazioni prima che detta misura diventi applicabile. Tali informazioni sono comunicate anche nell’ambito della cooperazione locale Schengen all’interno della giurisdizione interessata. 3.   La Commissione informa gli Stati membri di tali notifiche. 4.   A decorrere dalla data di cui all’ del regolamento VIS, le informazioni sono trasmesse conformemente all’, paragrafo 3, di tale regolamento.
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Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo