Art. 29
Apposizione di un visto adesivo
In vigore dal 13 lug 2009
Apposizione di un visto adesivo
1. Il visto adesivo stampato, recante i dati di cui all’ e all’allegato VII, è apposto sul documento di viaggio conformemente alle disposizioni di cui all’allegato VIII.
2. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio del richiedente, è utilizzato il foglio separato per l’apposizione del visto.
3. In caso di apposizione del visto adesivo sul foglio separato per l’apposizione del visto, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’, paragrafo 1, lettera j), del regolamento VIS.
4. I visti individuali rilasciati alle persone figuranti sul documento di viaggio del richiedente sono apposti su tale documento di viaggio.
5. Se lo Stato membro di rilascio non riconosce il documento di viaggio su cui figurano tali persone, il visto adesivo individuale è apposto sui fogli separati per l’apposizione di un visto.
Storico versioni
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