Art. 27
Modalità di compilazione del visto adesivo
In vigore dal 13 lug 2009
Modalità di compilazione del visto adesivo
1. Una volta compilato il visto adesivo, vengono inserite le diciture obbligatorie di cui all’allegato VII ed è completata la zona a lettura ottica, come previsto nel documento ICAO 9303, parte 2.
2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto adesivo, che non devono costituire doppioni delle diciture obbligatorie di cui all’allegato VII.
3. Tutte le diciture sul visto adesivo sono stampate e i visti adesivi stampati non possono recare correzioni o cancellature manuali.
4. I visti adesivi possono essere compilati a mano solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. I visti adesivi compilati manualmente non possono recare correzioni o cancellature.
5. In caso di compilazione manuale di un visto adesivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo, questa informazione è inserita nel VIS conformemente all’, paragrafo 1, lettera k), del regolamento VIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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