Art. 26

Rilascio di un visto di transito aeroportuale

In vigore dal 13 lug 2009
Rilascio di un visto di transito aeroportuale 1.   Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul territorio degli Stati membri. 2.   Fermo restando l’, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni. Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri. 3.   Fatto salvo l’, lettera a), i visti di transito aeroportuale multipli possono essere rilasciati con un periodo di validità massima di sei mesi. 4.   Nell’adozione della decisione sul rilascio di visti di transito aeroportuale multipli sono rilevanti, in particolare, i seguenti criteri: a) la necessità del richiedente di transitare frequentemente e/o regolarmente; e b) l’integrità e l’affidabilità del richiedente, in particolare la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi, visti con validità territoriale limitata o visti di transito aeroportuale, la sua situazione economica nel suo paese d’origine e l’effettiva intenzione di proseguire il viaggio. 5.   Se il richiedente deve essere in possesso di un visto di transito aeroportuale a norma dell’, paragrafo 2, il visto di transito aeroportuale è valido solo per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 6.   I dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.
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Rilascio di un visto di transito aeroportuale (Art. 26 Regolamento (UE) 2009/810) — Testo vigente | Portale Normativo