Art. 24
Rilascio di un visto uniforme
In vigore dal 13 lug 2009
Rilascio di un visto uniforme
1. Il periodo di validità del visto e la durata del soggiorno autorizzato sono basati sull’esame effettuato a norma dell’.
Un visto può essere rilasciato per uno, due o molteplici ingressi. Il periodo di validità non è superiore a cinque anni.
In caso di transito, la durata del soggiorno autorizzato corrisponde al tempo necessario per il transito.
Fermo restando l’, lettera a), il periodo di validità del visto comprende una «franchigia» supplementare di quindici giorni.
Gli Stati membri possono decidere di non concedere tale franchigia per motivi di ordine pubblico o in ragione delle relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
2. Fermo restando l’, lettera a), i visti per ingressi multipli sono rilasciati con un periodo di validità compreso tra sei mesi e cinque anni se ricorrono le seguenti condizioni:
a)
il richiedente dimostra la necessità o giustifica l’intenzione di viaggiare frequentemente e/o regolarmente, in particolare a motivo della sua situazione professionale o familiare, come nel caso di gente d’affari, funzionari che hanno contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea, rappresentanti di organizzazioni della società civile che viaggiano per partecipare a corsi di formazione pedagogica, seminari e conferenze, familiari di cittadini dell’Unione, familiari di cittadini di paesi terzi legalmente residenti negli Stati membri e marittimi; e
b)
il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell’uso di precedenti visti uniformi o visti con validità territoriale limitata, la sua situazione economica nel paese d’origine e l’effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto.
3. I dati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento VIS sono inseriti nel VIS una volta presa la decisione sul rilascio del visto.
Storico versioni
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