Art. 4

Definizioni

In vigore dal 9 lug 2008
Definizioni Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 1) «visto»: a) un «visto per soggiorno di breve durata», quale definito all’, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen; b) un «visto di transito», quale definito all’, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Schengen; c) un «visto di transito aeroportuale», quale definito nella parte I, punto 2.1.1, dell’Istruzione consolare comune; d) un «visto con validità territoriale limitata», quale definito all', paragrafo 2, della convenzione di Schengen; e) un «visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata», quale definito all’ della convenzione di Schengen; 2) «vignetta visto», il modello uniforme per i visti quale definito dal regolamento (CE) n. 1683/95; 3) «autorità competenti per i visti», le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (19); 4) «modulo di domanda», il modulo armonizzato per la domanda di visto che figura all’allegato 16 dell’Istruzione consolare comune; 5) «richiedente», chiunque sia soggetto all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (20), ed abbia presentato una domanda di visto; 6) «membri del gruppo», i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a lasciare detto territorio congiuntamente; 7) «documento di viaggio», il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto; 8) «Stato membro competente», lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema VIS; 9) «verifica», il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell’identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni); 10) «identificazione», il procedimento volto a determinare l’identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari campioni); 11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura.
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Definizioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo