Art. 2

Scopo

In vigore dal 9 lug 2008
Scopo Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di: a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto; b) evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda; c) agevolare la lotta contro la frode; d) agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri; e) contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri; f) agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003; g) contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
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