Art. 2
Scopo
In vigore dal 9 lug 2008
Scopo
Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:
a)
agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
b)
evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda;
c)
agevolare la lotta contro la frode;
d)
agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;
e)
contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
f)
agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003;
g)
contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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