Art. 1
Oggetto e ambito d’applicazione
In vigore dal 9 lug 2008
Oggetto e ambito d’applicazione
Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del sistema d’informazione visti (VIS) istituito dall’ della decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni.
Storico versioni
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