Art. 18

Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni

In vigore dal 9 lug 2008
Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni 1.   Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto e/o l’autenticità del visto e/o se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità all’ del codice frontiere Schengen sono soddisfatte, le autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere Schengen, sono abilitate, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire interrogazioni utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto. 2.   Per un periodo massimo di tre anni dall’avvio delle operazioni del VIS, l’interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. A decorrere da un anno dopo l’avvio delle operazioni, tale periodo di tre anni può essere ridotto per le frontiere aeree conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 3. 3.   Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto. 4.   Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l’autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell’, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1: a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punti 2 e 4; b) fotografie; c) dati inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli . 5.   Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell’, paragrafi 1 e 2.
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Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo