Art. 20
Accesso ai dati a fini di identificazione
In vigore dal 9 lug 2008
Accesso ai dati a fini di identificazione
1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l’ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare ai valichi di frontiera esterni, in conformità del codice frontiere Schengen, o all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della persona.
Qualora le impronte digitali di tale persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’, punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in combinazione con i dati di cui all’, punto 4, lettera b).
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli correlati, in conformità dell’, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
a)
numero della domanda, informazioni sullo stato della procedura e autorità alla quale la domanda è stata presentata;
b)
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’, punto 4;
c)
fotografie;
d)
dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta ovvero riguardo a domande il cui esame è stato interrotto, di cui agli articoli da 10 a 14.
3. Qualora la persona sia titolare di un visto, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli o 19.
Storico versioni
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