Art. 17
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
In vigore dal 9 lug 2008
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l’identificazione dei singoli richiedenti:
1)
informazioni sullo stato della procedura;
2)
autorità competente per i visti e relativa sede;
3)
cittadinanza attuale del richiedente;
4)
frontiera dello Stato del primo ingresso;
5)
luogo e data della presentazione della domanda o dell’adozione della decisione concernente il visto;
6)
tipo di visto richiesto o rilasciato;
7)
tipo di documento di viaggio;
8)
motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto;
9)
autorità competente per i visti che ha respinto la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto;
10)
casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un’autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le relative sedi e le date del rifiuto;
11)
scopo del viaggio;
12)
casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all’, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’, paragrafo 5, seconda frase;
13)
casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’, punto 6, non è stata richiesta conformemente all’, paragrafo 5, seconda frase;
14)
casi in cui, conformemente all’, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all’, punto 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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