Art. 17

Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche

In vigore dal 9 lug 2008
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l’identificazione dei singoli richiedenti: 1) informazioni sullo stato della procedura; 2) autorità competente per i visti e relativa sede; 3) cittadinanza attuale del richiedente; 4) frontiera dello Stato del primo ingresso; 5) luogo e data della presentazione della domanda o dell’adozione della decisione concernente il visto; 6) tipo di visto richiesto o rilasciato; 7) tipo di documento di viaggio; 8) motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto; 9) autorità competente per i visti che ha respinto la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto; 10) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un’autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le relative sedi e le date del rifiuto; 11) scopo del viaggio; 12) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all’, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’, paragrafo 5, seconda frase; 13) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’, punto 6, non è stata richiesta conformemente all’, paragrafo 5, seconda frase; 14) casi in cui, conformemente all’, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all’, punto 6.
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Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo