Art. 15
Uso del VIS per l’esame delle domande
In vigore dal 9 lug 2008
Uso del VIS per l’esame delle domande
1. L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:
a)
numero della domanda;
b)
dati di cui all’, punto 4, lettera a);
c)
dati relativi al documento di viaggio di cui all’, punto 4, lettera c);
d)
il cognome, il nome e l’indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l’indirizzo della società/altra organizzazione di cui all’, punto 4, lettera f);
e)
impronte digitali;
f)
numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti precedenti.
3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.
Storico versioni
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