Art. 15

Uso del VIS per l’esame delle domande

In vigore dal 9 lug 2008
Uso del VIS per l’esame delle domande 1.   L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati: a) numero della domanda; b) dati di cui all’, punto 4, lettera a); c) dati relativi al documento di viaggio di cui all’, punto 4, lettera c); d) il cognome, il nome e l’indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l’indirizzo della società/altra organizzazione di cui all’, punto 4, lettera f); e) impronte digitali; f) numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti precedenti. 3.   Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1.
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