Art. 8

Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda

In vigore dal 9 lug 2008
Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda 1.   Non appena ricevuta la domanda, l’autorità competente per i visti crea senza indugio il relativo fascicolo, inserendo nel VIS i dati di cui all’, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli. 2.   Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, l’autorità competente per i visti verifica nel VIS, conformemente all’, se un altro Stato membro abbia già registrato nel sistema una precedente domanda del richiedente in questione. 3.   Qualora sia stata registrata una precedente domanda, l’autorità competente per i visti collega ciascun nuovo fascicolo relativo alla domanda al precedente fascicolo relativo alla domanda dello stesso richiedente. 4.   Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai figli, l’autorità competente per i visti crea un fascicolo relativo alla domanda per ciascun richiedente e collega i fascicoli relativi alla domanda delle persone che viaggiano insieme. 5.   Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, il campo o i campi specifici riservati a tali dati riportano l’indicazione «non pertinente». Per le impronte digitali il sistema consente, ai fini dell’, di operare una distinzione tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici e i casi in cui esse non possono essere fornite per ragioni di fatto; dopo un periodo di quattro anni tale funzione viene meno se non è confermata da una decisione della Commissione sulla base della valutazione di cui all’, paragrafo 4.
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