Art. 7

Principi generali

In vigore dal 9 lug 2008
Principi generali 1.   Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l’utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all’assolvimento dei compiti dell’autorità competente stessa. 2.   Ogni autorità competente assicura che, nell’utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti e i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l’integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.
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Principi generali (Art. 7 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo