Art. 7
Principi generali
In vigore dal 9 lug 2008
Principi generali
1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l’utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all’assolvimento dei compiti dell’autorità competente stessa.
2. Ogni autorità competente assicura che, nell’utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti e i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o all’orientamento sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l’integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.
Storico versioni
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