Art. 10
Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto
In vigore dal 9 lug 2008
Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto
1. Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l’autorità che ha rilasciato il visto aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che è stato rilasciato un visto;
b)
autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;
c)
data e luogo della decisione di rilascio del visto;
d)
tipo di visto;
e)
numero di vignetta visto;
f)
territorio all’interno del quale il detentore del visto è autorizzato a spostarsi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Istruzione consolare comune;
g)
data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;
h)
numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;
i)
durata del soggiorno autorizzato dal visto;
j)
se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l’apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (21).
2. Qualora, prima dell’adozione di una decisione in merito al rilascio del visto, una domanda sia ritirata dal richiedente o questi non vi dia seguito, l’autorità competente per i visti alla quale la domanda è stata presentata indica che il fascicolo è stato chiuso per tali motivi, specificando la data di chiusura.
Storico versioni
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