Art. 16

Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti

In vigore dal 9 lug 2008
Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti 1.   Ai fini della consultazione tra autorità centrali in merito alle domande a norma dell’, paragrafo 2, della convenzione di Schengen, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Lo Stato membro competente per l’esame della domanda trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al numero della domanda, indicando lo Stato membro o gli Stati membri da consultare. Il VIS trasmette la richiesta allo Stato membro o agli Stati membri indicati. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS, che trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha formulato la richiesta. 3.   La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi altresì alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con validità territoriale limitata e altri messaggi connessi alla cooperazione consolare e alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti. Le autorità competenti per i visti rispondono alla richiesta senza indugio. 4.   I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.
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Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo