Art. 11

Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda

In vigore dal 9 lug 2008
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda Qualora sia costretta a interrompere l’esame della domanda, l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro aggiunge al fascicolo i seguenti dati: 1) informazioni sullo stadio della procedura, con l’indicazione che l’esame della domanda è stato interrotto; 2) autorità che ha interrotto l’esame della domanda e relativa sede; 3) data e luogo della decisione di interruzione dell’esame; 4) Stato membro competente per l’esame della domanda.
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