Art. 11
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda
In vigore dal 9 lug 2008
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda
Qualora sia costretta a interrompere l’esame della domanda, l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
1)
informazioni sullo stadio della procedura, con l’indicazione che l’esame della domanda è stato interrotto;
2)
autorità che ha interrotto l’esame della domanda e relativa sede;
3)
data e luogo della decisione di interruzione dell’esame;
4)
Stato membro competente per l’esame della domanda.
Storico versioni
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