Art. 12

Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto

In vigore dal 9 lug 2008
Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto 1.   Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, l’autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati: a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato; b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede; c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto. 2.   Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente: a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi; b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/alterato; c) è sprovvisto di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno; in particolare si ritiene che il richiedente costituisca un rischio di immigrazione illegale ai sensi della parte V dell’Istruzione consolare comune; d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri; e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno ovvero di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito; f) è segnalato ai fini del rifiuto della non ammissione nel sistema d’informazione Schengen (SIS) e/o nel registro nazionale; g) è ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell’, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (22).
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Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/767) — Testo vigente | Portale Normativo