Art. 15

Coordinatore UE della solidarietà

In vigore dal 14 mag 2024
Coordinatore UE della solidarietà 1.   La Commissione nomina un coordinatore UE della solidarietà al fine di coordinare di livello tecnico l’attuazione del meccanismo di solidarietà conformemente alla parte IV del presente regolamento. 2.   Il coordinatore UE della solidarietà: a) sostiene le attività di ricollocazione dallo Stato membro beneficiario allo Stato membro contributore; b) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri e gli organi, gli organismi, le agenzie e le entità coinvolti nell’attuazione del meccanismo di solidarietà; c) mantiene una panoramica delle esigenze degli Stati membri beneficiari e dei contributi degli Stati membri contributori e segue l’attuazione in corso delle misure di solidarietà; d) organizza a intervalli regolari riunioni tra le autorità degli Stati membri per garantire che sia resa operativa in modo efficace ed efficiente la riserva annuale di solidarietà, al fine di agevolare la migliore interazione e cooperazione tra Stati membri; e) promuove le migliori pratiche nell’attuazione del meccanismo di solidarietà; f) convoca e presiede il forum di livello tecnico; g) svolge i compiti di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1359. 3.   Ai fini del paragrafo 2, il coordinatore UE per la solidarietà è assistito da un ufficio ed è dotato delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere efficacemente i suoi compiti. Il coordinatore UE della solidarietà si coordina strettamente con l’Agenzia per l’asilo, anche in relazione ai dettagli pratici della ricollocazione conformemente al presente regolamento. 4.   La relazione di cui all’ presenta lo stato di attuazione e il funzionamento del meccanismo di solidarietà. 5.   Gli Stati membri forniscono al coordinatore UE della solidarietà i dati e le informazioni necessari affinché possa svolgere efficacemente il suo compito.
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