Art. 9

Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione

In vigore dal 14 mag 2024
Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione 1.   La Commissione adotta annualmente una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione, che valuta la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi e fornisce un quadro situazionale strategico del settore della migrazione e dell’asilo che funga anche da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l’Unione («relazione»). 2.   La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal servizio europeo per l’azione esterna, dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione può anche tenere conto delle informazioni fornite da altri organi, organismi, agenzie o organizzazioni competenti. 3.   La relazione contiene gli elementi seguenti: a) una valutazione della situazione generale che contempli tutte le rotte migratorie nell’Unione e in tutti gli Stati membri, in particolare: i) il numero delle domande di protezione internazionale e la cittadinanza dei richiedenti; ii) il numero di minori non accompagnati identificati e, se i dati sono disponibili, di persone con esigenze di accoglienza o procedurali particolari; iii) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi a cui è stata accordata la protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347; iv) il numero di decisioni di primo grado e di decisioni definitive in materia di asilo; v) la capacità di accoglienza degli Stati membri; vi) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine quali definiti all’, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (34); vii) il numero di decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri e il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio che rispetti la direttiva 2008/115/CE; viii) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria dell’Unione e nazionali; ix) il numero di cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e (EU) 2024/1349 nonché la loro cittadinanza; x) il numero di richieste di presa in carico o di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate a norma degli ; xi) il numero di decisioni di trasferimento e il numero di trasferimenti effettuati a norma del presente regolamento; xii) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e il numero di domande di protezione internazionale formalizzate da tali cittadini di paesi terzi; xiii) gli Stati membri che hanno registrato arrivi ricorrenti via mare, in particolare attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso; xiv) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui è stato rifiutato l’ingresso in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/399; xv) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (35); xvi) il numero di persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna terrestre, marittima o aerea e, a condizione che i dati siano disponibili e verificabili, il numero di tentativi di attraversamento irregolare della frontiera; xvii) il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell’Unione agli Stati membri; b) una proiezione per l’anno successivo, compreso il numero di arrivi via mare previsti, sulla base della situazione migratoria complessiva dell’anno precedente e tenendo conto della situazione attuale, rispecchiando nel contempo anche le pressioni precedenti; c) informazioni sul livello di preparazione nell’Unione e negli Stati membri e sul possibile impatto delle situazioni previste; d) informazioni sulle capacità degli Stati membri, in particolare sulla capacità di accoglienza; e) i risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia per l’asilo e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1356, come previsto all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del presente regolamento; f) una valutazione della necessità di misure di solidarietà e di misure nell’ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell’UE in materia di migrazione a sostegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 4.   La Commissione adotta la relazione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   La relazione fornisce la base per le decisioni a livello dell’Unione sulle misure necessarie per la gestione delle situazioni migratorie. 6.   La prima relazione è pubblicata entro il 15 ottobre 2025. 7.   Ai fini della relazione, gli Stati membri, l’Agenzia per l’asilo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali forniscono le informazioni di cui all’ entro il 1o giugno di ogni anno. 8.   La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell’UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri di tale meccanismo. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale. 9.   Gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate entro il 1o settembre di ogni anno. 10.   La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.
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