Art. 9
Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione
In vigore dal 14 mag 2024
Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione
1. La Commissione adotta annualmente una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione, che valuta la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi e fornisce un quadro situazionale strategico del settore della migrazione e dell’asilo che funga anche da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l’Unione («relazione»).
2. La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal servizio europeo per l’azione esterna, dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione può anche tenere conto delle informazioni fornite da altri organi, organismi, agenzie o organizzazioni competenti.
3. La relazione contiene gli elementi seguenti:
a)
una valutazione della situazione generale che contempli tutte le rotte migratorie nell’Unione e in tutti gli Stati membri, in particolare:
i)
il numero delle domande di protezione internazionale e la cittadinanza dei richiedenti;
ii)
il numero di minori non accompagnati identificati e, se i dati sono disponibili, di persone con esigenze di accoglienza o procedurali particolari;
iii)
il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi a cui è stata accordata la protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;
iv)
il numero di decisioni di primo grado e di decisioni definitive in materia di asilo;
v)
la capacità di accoglienza degli Stati membri;
vi)
il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine quali definiti all’, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);
vii)
il numero di decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri e il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio che rispetti la direttiva 2008/115/CE;
viii)
il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria dell’Unione e nazionali;
ix)
il numero di cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e (EU) 2024/1349 nonché la loro cittadinanza;
x)
il numero di richieste di presa in carico o di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate a norma degli ;
xi)
il numero di decisioni di trasferimento e il numero di trasferimenti effettuati a norma del presente regolamento;
xii)
il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e il numero di domande di protezione internazionale formalizzate da tali cittadini di paesi terzi;
xiii)
gli Stati membri che hanno registrato arrivi ricorrenti via mare, in particolare attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;
xiv)
il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui è stato rifiutato l’ingresso in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/399;
xv)
il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (35);
xvi)
il numero di persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna terrestre, marittima o aerea e, a condizione che i dati siano disponibili e verificabili, il numero di tentativi di attraversamento irregolare della frontiera;
xvii)
il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell’Unione agli Stati membri;
b)
una proiezione per l’anno successivo, compreso il numero di arrivi via mare previsti, sulla base della situazione migratoria complessiva dell’anno precedente e tenendo conto della situazione attuale, rispecchiando nel contempo anche le pressioni precedenti;
c)
informazioni sul livello di preparazione nell’Unione e negli Stati membri e sul possibile impatto delle situazioni previste;
d)
informazioni sulle capacità degli Stati membri, in particolare sulla capacità di accoglienza;
e)
i risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia per l’asilo e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1356, come previsto all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del presente regolamento;
f)
una valutazione della necessità di misure di solidarietà e di misure nell’ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell’UE in materia di migrazione a sostegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
4. La Commissione adotta la relazione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. La relazione fornisce la base per le decisioni a livello dell’Unione sulle misure necessarie per la gestione delle situazioni migratorie.
6. La prima relazione è pubblicata entro il 15 ottobre 2025.
7. Ai fini della relazione, gli Stati membri, l’Agenzia per l’asilo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali forniscono le informazioni di cui all’ entro il 1o giugno di ogni anno.
8. La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell’UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri di tale meccanismo. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.
9. Gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate entro il 1o settembre di ogni anno.
10. La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.
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