Art. 8
Una strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione a lungo termine
In vigore dal 14 mag 2024
Una strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione a lungo termine
1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, tenendo conto delle pertinenti relazioni e analisi degli organi e degli organismi dell’Unione e basandosi sulle strategie nazionali di cui all’, elabora una strategia europea quinquennale per la gestione dell’asilo e della migrazione («strategia») che definisce l’approccio strategico per assicurare l’attuazione coerente delle strategie nazionali. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio. La strategia non è giuridicamente vincolante.
2. La prima strategia è adottata entro il 12 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni.
3. La strategia comprende le componenti elencate nell’ e nell’, attribuisce un ruolo di primo piano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e tiene altresì in conto:
a)
l’attuazione delle strategie nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione degli Stati membri, di cui all’, e la loro conformità al diritto dell’Unione e internazionale;
b)
le informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;
c)
le informazioni raccolte dalla Commissione e dall’Agenzia per l’asilo sull’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di asilo;
d)
le informazioni raccolte dal servizio europeo per l’azione esterna e dai pertinenti organi e organismi dell’Unione, in particolare le relazioni dell’Agenzia per l’asilo, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;
e)
qualsiasi altra informazione pertinente, anche proveniente dagli Stati membri, dalle autorità di controllo, dalle organizzazioni internazionali e da altri organi, organismi o organizzazioni competenti.
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