Art. 10

Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa

In vigore dal 14 mag 2024
Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa 1.   Quando valuta la situazione migratoria generale o se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, è a rischio di pressione migratoria o deve far fronte a una situazione migratoria significativa, la Commissione utilizza la relazione di cui all’ e tiene conto di eventuali ulteriori informazioni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a). 2.   La Commissione tiene inoltre in considerazione quanto segue: a) le informazioni presentate dallo Stato membro interessato, compresa la stima delle sue esigenze e capacità e le sue misure di preparazione e qualsiasi altra informazione pertinente fornita nella strategia nazionale di cui all’; b) il livello di cooperazione in materia di migrazione come pure nel settore dei rimpatri e delle riammissioni, anche tenendo conto della relazione annuale conformemente all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1348; c) la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati nonché le cause profonde della migrazione, le eventuali situazioni di strumentalizzazione dei migranti e i possibili sviluppi nel settore degli arrivi irregolari attraverso le frontiere esterne degli Stati membri che potrebbero incidere sui movimenti migratori; d) le pertinenti raccomandazioni previste all’ del regolamento (UE) 2022/922, all’ del regolamento (UE) 2021/2303 e all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896; e) informazioni raccolte a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366; f) le relazioni sulla conoscenza e l’analisi integrate della situazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio (37), a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l’analisi della situazione migratoria pubblicata nell’ambito della prima fase del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione; g) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi; h) bollettini trimestrali sulla migrazione e altre relazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali; i) il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell’Unione agli Stati membri; j) parti pertinenti della relazione di valutazione delle vulnerabilità di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1896; k) la portata e le tendenze dei movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili da parte dei pertinenti organi e organismi dell’Unione e dell’analisi dei dati provenienti dai sistemi di informazione pertinenti. 3.   Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione tiene conto dell’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di paesi terzi o apolidi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1351:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa (Art. 10 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo