Art. 32
Domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto
In vigore dal 14 mag 2024
Domanda fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto
Quando la domanda di protezione internazionale è fatta nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda.
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