Art. 34
Persone a carico
In vigore dal 14 mag 2024
Persone a carico
1. Laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia mentale o fisica grave, grave disabilità, grave trauma psicologico o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o della sorella o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o una sorella o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri di norma lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o sorella o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero prima che il richiedente arrivasse nel territorio degli Stati membri, che il figlio, il fratello o la sorella, il genitore o il richiedente sia in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che, essendo stati informati di tale possibilità, gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso.
Qualora vi siano indicazioni che un figlio, un fratello o una sorella o un genitore risieda legalmente nel territorio dello Stato membro in cui si trova la persona a carico, tale Stato membro verifica se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore possa prendersi cura della persona a carico prima di presentare una richiesta di presa in carico ai sensi dell’.
2. Se il figlio, il fratello o la sorella o il genitore di cui al paragrafo 1 risiede legalmente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il richiedente, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui il figlio, il fratello o la sorella o il genitore risiede legalmente, a meno che la salute del richiedente non impedisca allo stesso, per un periodo di tempo significativo, di recarsi in detto Stato membro. In tal caso lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova il richiedente. Tale Stato membro non è soggetto all’obbligo di condurre il figlio, il fratello o la sorella o il genitore del richiedente nel suo territorio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ in relazione a quanto segue:
a)
gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza;
b)
i criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati;
c)
i criteri per valutare la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico;
d)
gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità per l’interessato di viaggiare per un periodo di tempo significativo.
4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri ai fini del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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