Art. 35
Clausole discrezionali
In vigore dal 14 mag 2024
Clausole discrezionali
1. In deroga all’, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento.
2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su legami significativi riguardanti motivi familiari, sociali o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente in conformità dei criteri definiti agli articoli da 25 a 28 e all’. Le persone interessate esprimono per iscritto il loro consenso in tal senso.
La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che sono necessari per consentire allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.
Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati di cui alla richiesta e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1560/2003. L’eventuale rifiuto della richiesta deve essere motivato.
Storico versioni
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