Art. 33
Ingresso
In vigore dal 14 mag 2024
Ingresso
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro in cui entra il richiedente è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di
20 mesi
dopo la data di attraversamento della frontiera.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente è stato sbarcato nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente è stato ricollocato in un altro Stato membro a norma dell’ del presente regolamento dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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