Art. 67
Procedura preliminare alla ricollocazione
In vigore dal 14 mag 2024
Procedura preliminare alla ricollocazione
1. La procedura di cui al presente articolo si applica alla ricollocazione delle persone di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
2. Prima di applicare la procedura di cui al presente articolo, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione comporti un rischio per la sicurezza interna. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona comporti un rischio per la sicurezza interna prima o durante la procedura di cui al presente articolo, anche quando sia stata individuata una minaccia per la sicurezza interna conformemente all’ del regolamento (UE) 2024/1356, lo Stato membro beneficiario non applica o interrompe immediatamente la procedura di cui al presente articolo. Lo Stato membro beneficiario esclude l’interessato da qualsiasi ricollocazione futura o trasferimento futuro verso uno Stato membro. Se l’interessato è un richiedente protezione internazionale, lo Stato membro beneficiario è lo Stato membro competente a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
3. Qualora si debba procedere alla ricollocazione, lo Stato membro beneficiario identifica le persone che potrebbero essere ricollocate. Su richiesta dello Stato membro beneficiario, l’Agenzia per l’asilo sostiene lo Stato membro beneficiario nell’identificare le persone da ricollocare e nell’abbinarle agli Stati membri di ricollocazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2303.
Lo Stato membro tiene conto, se del caso, dell’esistenza di legami significativi, come quelli basati su motivi familiari o culturali, tra l’interessato e lo Stato membro di ricollocazione. A tal fine, lo Stato membro beneficiario dà alle persone da ricollocare l’opportunità di fornire informazioni circa l’esistenza di legami significativi con Stati membri specifici e di presentare informazioni e documenti pertinenti per determinare tali legami. Tale opportunità non implica il diritto di scegliere uno specifico Stato membro di ricollocazione a norma del presente articolo.
4. Al fine di identificare le persone da ricollocare e abbinarle agli Stati membri di ricollocazione, gli Stati membri beneficiari possono utilizzare gli strumenti sviluppati dal coordinatore UE della solidarietà.
I richiedenti che non hanno legami significativi con altri Stati membri sono equamente ripartiti tra i restanti Stati membri di ricollocazione.
Se la persona identificata da ricollocare è un beneficiario di protezione internazionale, è ricollocata solo previo suo consenso scritto alla ricollocazione.
5. Qualora si debba procedere alla ricollocazione, lo Stato membro beneficiario informa le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo della procedura prevista al presente articolo e all’, nonché, se del caso, degli obblighi di cui all’, paragrafi 3, 4 e 5, e delle conseguenze dell’inosservanza di cui all’.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica ai richiedenti per i quali lo Stato membro beneficiario può essere determinato come Stato membro competente in base ai criteri di cui agli articoli da 25 a 28 e all’, ad eccezione dell’, paragrafo 5. Tali richiedenti non sono ammissibili alla ricollocazione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i familiari siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.
7. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro beneficiario trasmette quanto prima allo Stato membro di ricollocazione tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti relativi all’interessato utilizzando un modulo standard, al fine, tra l’altro, di consentire alle autorità dello Stato membro di ricollocazione di verificare se vi siano motivi per ritenere che l’interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna.
8. Lo Stato membro di ricollocazione esamina le informazioni trasmesse dallo Stato membro beneficiario a norma del paragrafo 7 e verifica che non vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna. Lo Stato membro di ricollocazione può scegliere di verificare tali informazioni durante un colloquio personale con l’interessato, L’interessato è debitamente informato della natura e dello scopo del colloquio. Il colloquio personale si svolge entro i termini di cui al paragrafo 9.
9. Qualora non vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro di ricollocazione conferma l’intenzione di ricollocare l’interessato entro una settimana dal ricevimento delle pertinenti informazioni da parte dello Stato membro beneficiario.
Qualora i controlli confermino che sussistono fondati motivi per ritenere che l’interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna, lo Stato membro di ricollocazione informa lo Stato membro beneficiario, entro una settimana dal ricevimento delle pertinenti informazioni da parte di tale Stato membro, della natura e degli elementi alla base di una segnalazione proveniente da una banca dati pertinente. In tali casi, la ricollocazione dell’interessato non ha luogo.
In casi eccezionali, qualora si possa dimostrare che l’esame delle informazioni è particolarmente complesso o che nello stesso momento deve essere verificato un gran numero di casi, lo Stato membro di ricollocazione può rispondere dopo il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma, ma in ogni caso è tenuto a rispondere entro due settimane. In tali situazioni lo Stato membro di ricollocazione comunica la propria decisione di differire la risposta allo Stato beneficiario entro il termine di una settimana originariamente richiesto.
La mancata risposta entro il termine di una settimana di cui al primo e secondo comma o il termine di due settimane di cui al terzo comma equivale a confermare il ricevimento delle informazioni e comporta l’obbligo di ricollocare l’interessato, compreso l’obbligo di prevedere adeguate disposizioni per l’arrivo.
10. Lo Stato membro beneficiario adotta una decisione di trasferimento entro una settimana dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione. Esso notifica immediatamente per iscritto all’interessato la decisione di trasferirlo in tale Stato membro al più tardi due giorni prima del trasferimento nel caso di un richiedente e una settimana prima del trasferimento nel caso di un beneficiario.
La persona da ricollocare, se è un richiedente, si conforma alla decisione di ricollocazione.
11. Il trasferimento dell’interessato dallo Stato membro beneficiario verso lo Stato membro di ricollocazione avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro beneficiario, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ed entro 4 settimane dalla conferma da parte dello Stato membro di ricollocazione o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento con effetto sospensivo ai sensi dell’, paragrafo 3.
12. Gli Stati membri beneficiari e gli Stati membri di ricollocazione proseguono il processo di ricollocazione anche dopo la scadenza del calendario per l’attuazione o della validità degli atti di esecuzione del Consiglio di cui agli .
13. L’, paragrafi 3, 4 e 5, gli , l’, paragrafi 1 e 3, l’, paragrafi 2 e 3, e gli si applicano mutatis mutandis alla procedura di ricollocazione.
Lo Stato membro beneficiario che effettua il trasferimento di un beneficiario di protezione internazionale trasmette allo Stato membro di ricollocazione tutte le informazioni di cui all’, paragrafo 2, le informazioni relative ai motivi sui quali il beneficiario ha fondato la sua domanda e i motivi di eventuali decisioni adottate nei suoi confronti.
14. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la preparazione e la presentazione di informazioni e documenti ai fini della ricollocazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Nell’elaborare tali atti di esecuzione la Commissione può consultare l’Agenzia per l’asilo.
Storico versioni
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