Art. 69

Procedura per le compensazioni di competenza di cui all’articolo 63, paragrafi 1 e 2

In vigore dal 14 mag 2024
Procedura per le compensazioni di competenza di cui all’, paragrafi 1 e 2 1.   Qualora uno Stato membro beneficiario chieda a un altro Stato membro di assumere la competenza per l’esame di un numero di domande di protezione internazionale a norma dell’, paragrafi 1 e 2, trasmette la sua richiesta allo Stato membro contributore e indica il numero di domande di protezione internazionale di cui deve essere competente al posto delle ricollocazioni. 2.   Lo Stato membro contributore risponde alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Lo Stato membro contributore può decidere di accettare di assumere la competenza per l’esame di un numero di domande di protezione internazionale inferiore a quello richiesto dallo Stato membro beneficiario. 3.   Lo Stato membro che ha accettato una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo individua le singole domande di protezione internazionale delle quali assume la competenza e indica la propria competenza a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.
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