Art. 63
Compensazioni di competenza
In vigore dal 14 mag 2024
Compensazioni di competenza
1. Qualora gli impegni in materia di ricollocazione per la riserva annuale di solidarietà specificata nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’ siano pari o superiori al 50 % del numero indicato nella proposta della Commissione di cui all’, uno Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumere la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, al posto delle ricollocazioni, secondo la procedura di cui all’.
2. Uno Stato membro contributore può indicare agli Stati membri beneficiari di essere disposto ad assumere la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, al posto delle ricollocazioni:
a)
se è stata raggiunta la soglia di cui al paragrafo 1; o
b)
se lo Stato membro contributore si è impegnato a destinare almeno il 50 % della sua quota equa obbligatoria alla riserva annuale di solidarietà specificata nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’ come ricollocazioni.
Se uno Stato membro contributore ha manifestato tale disponibilità e lo Stato membro beneficiario è d’accordo, quest’ultimo applica la procedura di cui all’.
3. Gli Stati membri contributori assumono la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente, fino al più elevato tra i due numeri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. qualora, a seguito della riunione del forum di alto livello convocato a norma dell’, paragrafo 4, gli impegni in materia di ricollocazione per la riserva annuale di solidarietà contenuti nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’ siano:
a)
inferiori al numero di cui all’, paragrafo 2, lettera a); o
b)
inferiori al 60 % del numero di riferimento utilizzato per calcolare la quota equa obbligatoria di ricollocamento di ciascuno Stato membro ai fini dell’istituzione della riserva annuale di solidarietà in conformità dell’.
4. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica anche quando gli impegni da attuare durante un determinato anno sono inferiori al più elevato tra i due numeri di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo a seguito delle riduzioni totali o parziali concesse a norma dell’ o 62 o perché gli Stati membri beneficiari di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 4, non sono tenuti ad eseguire gli impegni a versare i loro contributi di solidarietà per un determinato anno.
5. Uno Stato membro contributore che non abbia eseguito i suoi impegni o accettato ricollocazioni a norma dell’, paragrafo 9, pari alle sue ricollocazioni per le quali si è impegnato di cui all’, paragrafo 3, entro la fine dell’anno in questione, si assume, su richiesta dello Stato membro beneficiario, la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente fino al numero di ricollocazioni per le quali si è impegnato a norma dell’, paragrafo 3, quanto prima dopo la fine di un determinato anno.
6. Lo Stato membro contributore individua le singole domande per le quali è competente a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e ne informa lo Stato membro beneficiario, utilizzando la rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Lo Stato membro contributore diventa lo Stato membro competente per le domande individuate e indica di essere competente a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1358.
7. Gli Stati membri non sono tenuti ad assumersi la competenza conformemente al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo al di sopra della rispettiva quota equa obbligatoria calcolata secondo la chiave di riferimento di cui all’.
8. Il presente articolo si applica solo se:
a)
il richiedente non è un minore non accompagnato;
b)
lo Stato membro beneficiario è stato dichiarato competente sulla base dei criteri di cui agli articoli da 29 a 33;
c)
il termine per il trasferimento di cui all’, paragrafo 1, non è ancora scaduto;
d)
il richiedente non è fuggito dallo Stato membro contributore;
e)
l’interessato non è beneficiario di protezione internazionale;
f)
l’interessato non è una persona ammessa.
9. Lo Stato membro contributore può applicare il presente articolo ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi la cui domanda è stata definitivamente respinta nello Stato membro beneficiario. Si applicano gli del regolamento (UE) 2024/1348.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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