Art. 59

Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie

In vigore dal 14 mag 2024
Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie 1.   Uno Stato membro che nella decisione di cui all’ non sia stato individuato come soggetto a pressioni migratorie ma ritenga di esservi soggetto comunica alla Commissione l’intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà e ne informa il Consiglio. La Commissione ne informa il Parlamento europeo. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 include: a) una motivazione debitamente circostanziata dell’esistenza e della portata della pressione migratoria nello Stato membro notificante, compresi dati aggiornati sugli indicatori di cui all’, paragrafo 3, lettera a); b) informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà di cui all’ necessarie per far fronte alla situazione, compreso, se del caso, l’eventuale utilizzo delle componenti del pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione e, qualora lo Stato membro interessato intenda ricorrere a contributi finanziari, l’identificazione dei programmi di spesa dell’Unione interessati; c) una descrizione del modo in cui l’utilizzo della riserva annuale di solidarietà potrebbe stabilizzare la situazione; d) il modo in cui lo Stato membro interessato intende affrontare eventuali vulnerabilità individuate nel settore della responsabilità, della preparazione o della resilienza. 3.   L’Agenzia per l’asilo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali nonché lo Stato membro interessato assistono la Commissione, su sua richiesta, nel redigere la valutazione della pressione migratoria. 4.   La Commissione valuta rapidamente la notifica, tenendo conto delle informazioni di cui agli , del fatto che lo Stato membro sia stato identificato o meno come a rischio di pressione migratoria nella decisione di cui all’, della situazione generale nell’Unione, della situazione nello Stato membro notificante nei 12 mesi precedenti e delle esigenze espresse dallo Stato membro notificante, e adotta una decisione per determinare se lo Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie. Qualora la Commissione decida che tale Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, lo Stato membro interessato diventa uno Stato membro beneficiario, a meno che non gli sia negato l’accesso alla riserva annuale di solidarietà a norma del paragrafo 6 del presente articolo. 5.   La Commissione trasmette senza indugio la sua decisione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   Qualora la decisione della Commissione stabilisca che lo Stato membro notificante è soggetto a pressioni migratorie, il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico senza indugio ed entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio per rendere operative le misure di solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico a meno che la Commissione non ritenga o il Consiglio non decida, mediante un atto di esecuzione adottato entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio, che la capacità della riserva annuale di solidarietà è insufficiente per consentire allo Stato membro interessato di beneficiarne o che esistono altri motivi oggettivi per non consentire a tale Stato membro di beneficiarne. 7.   Qualora il Consiglio decida che la capacità della riserva annuale di solidarietà è insufficiente, si applica l’, paragrafo 4, e il forum di alto livello è convocato entro una settimana dalla decisione della Commissione. Nel caso in cui una decisione della Commissione respinga una richiesta di uno Stato membro di essere considerato soggetto a pressioni migratorie, lo Stato membro notificante può presentare alla Commissione e al Consiglio una nuova notifica corredata di informazioni pertinenti supplementari.
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Notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie (Art. 59 Regolamento (UE) 2024/1351) — Testo vigente | Portale Normativo