Art. 11
Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa
In vigore dal 14 mag 2024
Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni
migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa
1. Unitamente alla relazione di cui all’, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che stabilisce se un determinato Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l’anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa.
A tal fine, la Commissione consulta gli Stati membri interessati. La Commissione può fissare un termine per tali consultazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione utilizza le informazioni raccolte a norma dell’, tenendo in considerazione tutti gli elementi della relazione di cui all’, tutte le rotte migratorie, comprese le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni precedenti sullo Stato membro interessato e la situazione attuale.
3. Qualora negli ultimi 12 mesi uno Stato membro abbia dovuto far fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione considera tale Stato membro soggetto a pressioni migratorie, a condizione che tali arrivi siano di entità tale da creare obblighi sproporzionati persino sul sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato dello Stato membro interessato.
4. La Commissione adotta la decisione di esecuzione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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