Art. 12
Proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà
In vigore dal 14 mag 2024
Proposta della Commissione di atto di esecuzione del Consiglio
che istituisce la riserva annuale di solidarietà
1. Ogni anno, sulla base della relazione di cui all’ e insieme a questa, la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà necessaria per affrontare la situazione migratoria nell’anno successivo in un modo equilibrato ed efficace. Tale proposta rispecchia le esigenze annuali di solidarietà previste degli Stati membri soggetti a pressioni migratorie.
2. La proposta della Commissione individua il numero totale annuo di ricollocazioni e contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell’Unione, che sono almeno:
a)
30 000 per quanto riguarda le ricollocazioni;
b)
600 milioni di EUR per quanto riguarda i contributi finanziari.
La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo stabilisce inoltre i contributi indicativi annuali per ciascuno Stato membro applicando la chiave di riferimento di cui all’ al fine di agevolare il ciclo di impegni a fornire i suoi contributi di solidarietà («ciclo di impegni») a norma dell’.
3. Nell’individuare il grado di responsabilità a livello dell’Unione che deve essere condiviso da tutti gli Stati membri e il conseguente livello di solidarietà, la Commissione tiene conto dei pertinenti criteri qualitativi e quantitativi, compresi, per l’anno in questione, il numero complessivo di arrivi, i tassi medi di riconoscimento e i tassi medi di rimpatrio. La Commissione tiene inoltre conto del fatto che gli Stati membri che diventeranno Stati membri beneficiari a norma dell’, paragrafo 1, non hanno l’obbligo di eseguire gli impegni a versare i contributi di solidarietà.
La Commissione può individuare un numero di ricollocazioni e una quantità di contributi finanziari superiori rispetto a quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo e può individuare altre forme di solidarietà conformemente all’, paragrafo 2, lettera c), a seconda della necessità di tali misure derivanti dalle sfide specifiche nel settore della migrazione nello Stato membro interessato. Al fine di preservare lo stesso valore dei diversi tipi di misure di solidarietà, è mantenuto il rapporto tra le cifre di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, in situazioni eccezionali, laddove le informazioni fornite dagli Stati membri e dai pertinenti organi e organismi dell’Unione a norma dell’, paragrafo 2, o la consultazione effettuata dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, non indichino una necessità di misure di solidarietà per l’anno successivo, la proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne tiene debitamente conto.
5. Se in una decisione di esecuzione di cui all’ la Commissione ha individuato che uno o più Stati membri sono soggetti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio, tenendo conto delle specificità degli Stati membri interessati, la Commissione stabilisce la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà da mettere a disposizione di tali Stati membri.
6. La Commissione adotta la proposta di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Consiglio. La Commissione trasmette simultaneamente tale proposta al Parlamento europeo. Fino all’adozione dell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’, la proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è resa pubblica. È classificata «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» ed è trattata come tale conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (38).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1351:oj#art-12