Art. 66
Chiave di riferimento
In vigore dal 14 mag 2024
Chiave di riferimento
La quota dei contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro deve fornire a norma dell’, paragrafo 3, è calcolata secondo la formula di cui all’allegato I e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili:
a)
entità della popolazione (50 %);
b)
PIL totale (50 %).
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