Art. 66 · Chiave di riferimento

Art. 66

Chiave di riferimento

In vigore dal 14 mag 2024
Chiave di riferimento La quota dei contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro deve fornire a norma dell’, paragrafo 3, è calcolata secondo la formula di cui all’allegato I e si basa sui seguenti criteri per ciascuno Stato membro, conformemente agli ultimi dati Eurostat disponibili: a) entità della popolazione (50 %); b) PIL totale (50 %).
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